Dopo l’introduzione del tema, in cui Enzo Strazzera ha salutato a nome del Circolo La Palma gli ospiti e premesso che la famiglia, non oggi, ma dall’origine dell’umanità non è solo mononucleare, ma ha attraversato diverse forme e tipologie, come ricordato, ad esempio da Yuval Noah Harari nel suo fortunato saggio “Sapiens. Da animali a dei”, in cui parla di bande di umani che partecipavano alla crescita ed all’educazione dei bambini, senza rivendicarne la paternità esclusiva e la successiva creazione della famiglia come conseguenza della pratica dell’allevamento e della proprietà degli armenti, tema affrontato anche da Friedrick Engels in “l’origine della famiglia, della proprietà privata e dello stato”, si è dato inizio alla discussione, gestita da Anna Maria Busia e Grazia Maria De Matteis.
ANNA MARIA BUSIA, Avvocata. Il tema che affrontiamo oggi è un tema divisivo, che prevede il contemperamento di interessi contrapposti. Divide perché si contrappongono gli interessi di genitori che chiedono di ricorrere alla maternità surrogata, e nel nostro Ordinamento questa pratica è reato, e dall'altra parte ci sono gli interessi dei figli su cui gravano le conseguenze di questa scelta e che nel nostro sistema non hanno adeguata tutela
Su questo è intervenuta recentemente una sentenza delle Sezioni riunite della Corte di Cassazione per dare delle indicazioni che poi nel corso del dibattito svilupperemo.
Dobbiamo quindi, anche con il contributo dei presenti, cercare di capire in che modo bilanciare questi interessi, e fare in modo che il legislatore, invitato ad intervenire anche dalla Corte costituzionale, lo faccia nella maniera giusta, rispettando i principi del nostro Ordinamento che sono insuperabili.
GRAZIAMARIA DE MATTEIS, Avvocata, docente di diritto penale minorile, già Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il mio compito insieme a Anna Maria è quello di moderatrice del dibattito, ma anticipo che lo farò con un occhio primariamente rivolto alla tutela dei minori coinvolti
Tutela dei diritti dei minori che si dovrà ritenere sovraordinata a qualunque tipo di scelta che in un dibattito come questo, che tocca nel profondo le nostra coscienze, potremo fare.
La Convenzione dei Diritti del fanciullo ,la Convenzione europea sui diritti della infanzia ma soprattutto la nostra Costituzione lo impongono.
Tra l’altro in un ambito come questo, comunque si intervenga, deve essere chiaro che non ci possono essere bambini di serie "A" e bambini di serie "B"come non possono esserci atteggiamenti determinati dalla sola appartenenza politica. E’ questo un problema che riguarda la persona e di fronte a questo dobbiamo porci il problema di chi non può difendersi da solo.
Al di là delle diverse posizioni ideologiche, etiche, religiose, che hanno il mio massimo rispetto, la soluzione del problema deve essere orientata alla tutela dei minore ; il progresso scientifico l'evoluzione della scienza – anche questo un dono di Dio, per chi crede - hanno portato a sviluppi che noi, come esseri umani, capaci di raziocinio, dobbiamo controllare e regolare. Sviluppi che consentono - in molte parti del mondo - la possibilità di ricorrere a pratiche volte a garantire il diritto alla procreazione anche per chi ci appariva storicamente incapace farlo: dobbiamo tenerne conto…ma, per quanto mi riguarda, sempre nell'ottica della massima tutela dei minori coinvolti.
La Carta di New York nasce,proprio, al fine di garantire a livello mondiale il massimo rispetto dei diritti fondamentali del minore, che ha diritto a essere riconosciuto come persona.
Come persona in via di sviluppo, che ha diritto al riconoscimento della genitorialità, come anche alla bi-genitorialità, Ma la stessa Carta non specifica che questa sia debba essere identificata in una madre e un padre; la Carta, letta nelle sue formulazioni di principio ma soprattutto di sostanza, afferma che il minore ha diritto a quella presenza che affettivamente garantisca la sua miglior crescita.
SILVIA DE SIMONE, Referente regionale delle Famiglie Arcobaleno. Come è stato detto in apertura, il tema della genitorialità per le coppie dello stesso sesso è molto divisivo e spesso si tende a spostarlo sul piano ideologico. Nel pensare a questo incontro mi sono interrogata su quale potesse essere il mio contributo rispetto al dibattito. Non voglio parlare del tema della GPA (gestazione per altri), ma vorrei condividere alcune informazioni perché penso che la conoscenza e l'informazione siano gli strumenti fondamentali per operare scelte consapevoli. Lo faccio da un punto di vista privilegiato, quello della mia associazione, che raccoglie un numero importante di genitori omosessuali, nelle grandi città come nei piccoli paesi, nei centri e nelle periferie, e che soprattutto svolge un'attività sul campo da 18 anni nel corso dei quali abbiamo raccolto tante esperienze.
Tema divisivo, dalla genitorialità surrogata ai figli e alle figlie, tuttavia non esiste solo la genitorialità legata alla GPA, ma esiste anche la genitorialità delle madri lesbiche. Nella nostra associazione il 90 per cento dei genitori sono mamme lesbiche e non papà gay. Lo dico perché quando si parla di tema divisivo ci si riferisce alla GPA, che riguarda una percentuale omosessuale inferiore rispetto a tutta la popolazione gay. Quindi mettiamo al centro del dibattito la genitorialità delle mamme, che è l'aspetto più semplice e meno divisivo nell'opinione pubblica. Tuttavia io riporterei al centro i figli e le figlie. Oggi si diventa genitori in tanti modi, e non solo nelle coppie LGBTQ+, che ci piaccia o no, il modo di fare famiglia oggi è piuttosto variegato. Esistono bambini e bambine che nascono in Italia, nascono in un progetto di genitorialità condivisa, un progetto di famiglia in cui vengono pensati, hanno genitori prima di nascere, così come avviene nelle coppie eterosessuali, ma vengono al mondo dovendo ricorrere ai viaggi della speranza perché in Italia non è possibile per due donne ricorrere alla fecondazione eterologa, possibile solo per le coppie eterosessuali che infatti possono accedere a questo percorso non "naturale", non "biologico", per richiamare un tema che viene utilizzato nel dibattito pubblico.
Succede quindi che due donne si recano all'estero per accedere alle tecniche di PMA (procreazione medicalmente assistita) nei Paesi dove questo è consentito dalla legge, e tornano in Italia dove portano a termine la gravidanza. Alla nascita del bambino si recano all'anagrafe per riconoscere il figlio o la figlia. Prima, per trascrivere questi bambini, l'unico modo era dichiarare che il padre era ignoto. A un certo punto, alcuni sindaci in Italia hanno deciso di trascrivere i nuovi nati registrando la bigenitorialità. In altri casi, genitori che avevano partorito all'estero, hanno richiesto la trascrizione in Italia dei certificati di nascita del figlio o della figlia in cui erano indicati i due genitori. In questi casi si sono incontrate molte difficoltà, che hanno richiesto il ricorso ai Tribunali per veder riconosciuto il diritto a trascrivere questi certificati e il riconoscimento della bigenitorialità. Questa procedura ha determinato una discriminazione, perché i genitori di bambini residenti in una Città la cui Amministrazione era più aperta a questa soluzione riuscivano a far riconoscere la bigenitorialità dei propri figli, ad altri questo veniva negato. La recente circolare del Ministero dell'interno ha determinato il blocco delle trascrizioni.
La centralità quindi sono i figli e le figlie: ci sono, che ci piaccia o no, e vivono nella quotidianità questa bigenitorialità il cui riconoscimento deve essere garantito, ma non per salvaguardare il diritto alla bigenitorialità, ma per responsabilizzare i genitori, perché se il genitore biologico - quello riconosciuto - muore il bambino va in adozione. In caso di separazione - perché le coppie omosessuali si separano come le coppie eterosessuali - la legge interverrebbe non per tutelare i genitori, ma per tutelare i bambini e le bambine, che hanno il diritto di mantenere il legame affettivo e anche il sostegno economico.
ALESSANDRA PISU Prof. Assoc. Diritto Privato UNICA, Il problema di cui parliamo riguarda i figli nati all’estero con metodiche vietate in Italia. La legge n. 40/2004, che regola la procreazione medicalmente assistita, prevede un divieto di accesso alle tecniche per le coppie omosessuali e considera la GPA, alla quale ricorrono coppie omoaffettive, ma anche coppie eterosessuali, un reato. La difficoltà nel riconoscimento dei figli nasce dal fatto che legge di diritto internazionale privato prevede che possano produrre effetti, e in questo caso quindi essere registrati in Italia, gli atti di nascita formati all’estero purché non siano contrari all'ordine pubblico. Questo è il punto, perché anche la sentenza del dicembre 2022, citata dall'avvocato Busia, confermando la precedente giurisprudenza di legittimità, afferma che la GPA è contraria all'ordine pubblico perché “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Il legislatore dovrebbe riflettere sull’attualità di questi divieti assoluti e sulla loro idoneità a preservare i valori che si intendono proteggere.
DE MATTEIS. Ho ascoltato con attenzione e conosco la sentenza ma ribadisco che dobbiamo difendere anche un altro principio sovraordinato e fondamentale che è il "miglior interesse del minore", previsto dalla CNY, in sede europea e nella Costituzione; obbligatorio quindi per un paese democratico e rispettoso della leggi come il nostro, porci il problema di quei bambini che sono già nati.
Non si può usare il minore per fare una scelta politica di contrasto al GPA; scelta che può essere accettabile o meno, che può anche portare a mantenere il divieto della gestazione per altri, ma dobbiamo prima di tutto regolamentare la condizione di quei bambini già nati che devono avere il riconoscimento dei loro genitori.
Per quanto riguarda la GPA non è sostenibile che un problema di ordine pubblico determini il disconoscimento di un bambino. La Corte costituzionale che sulla GPA non si è pronunciata, ha detto però che c'è un vuoto normativo e che quel vuoto va colmato. Occorre anche ricordare che la Corte costituzionale si è pronunciata sul riconoscimento dei figli nati da un rapporto incestuoso, offensivo dell’ordine pubblico, in alcune circostanze punito come reato, ma, in ragione della tutela del minore ha anche affermato che quella paternità va riconosciuta.
Subordinando l’ordine pubblico al superiore interesse del minore .
SANDRO GALLITTU, Responsabile nazionale Ufficio nuovi diritti della CGIL. Oggi si ripropone quello che accadde nel 2015 in occasione della discussione della legge sulle unioni civili, che riconosceva a persone dello stesso sesso la possibilità di unirsi con un istituto simile a quello del matrimonio, anche allora si cercò di spostare il discorso sulla gestazione per altri. Oggi si discute dei diritti dei bambini e delle bambine e riemerge il tema della GPA: una trappola che la destra mette in atto per impedire che si parli del tema centrale, noi dobbiamo rifiutare questo piano della discussione. Per questo credo che quanto affermato in apertura di questo incontro sia sbagliato: non ci sono interessi contrapposti, bene invece ascoltare chi queste situazioni vive per uscire da un'impostazione ideologica e rimanere dentro la realtà della vita delle persone, non stiamo parlando di interessi contrapposti, ma della vita delle persone. Ognuno ha la sua idea sulla GPA, io ho la mia, espressa in diversi momenti, ma ora non stiamo parlando di GPA e se lo facciamo eludiamo il nodo della vicenda che è rappresentato dai bambini e dalle bambine che oggi in Italia vengono privati - come dice la Corte costituzionale - del supremo interesse che è quello del diritto alla vita familiare, quindi al riconoscimento della doppia genitorialità. Ed è un fatto indubbio, perché quei bambini e quelle bambine sono nati in un contesto fatto di due genitori, che fin dall'inizio hanno esercitato la funzione genitoriale nei loro confronti. Mettere in discussione il diritto alla vita familiare significa negare diritti concreti, tra l'altro ai soggetti più fragili.
La Corte costituzionale ha affermato che la disciplina della materia non rientra tra le sue competenze, ma che deve essere affrontata dal legislatore, e mentre ha ribadito che non deve essere messo in dubbio l'interesse superiore del minore, ha anche detto che la stepchild adoption (l'adozione del figlio del compagno) non è lo strumento più adeguato. Questione che all'epoca della discussione della legge sulle unioni civili la destra ha fatto stralciare mentre oggi sostiene che rappresenta la soluzione. Ma, al di là di questo, la Corte dice che non è la soluzione al problema perché ha tempi incerti, non garantisce immediatamente e - dico io - perché discrimina sulla base del censo, perché la può intraprendere solo chi ha i soldi e i mezzi per farlo.
Infine c'è un ulteriore principio, che attiene alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea. L'UE proponeva un Regolamento per l'adozione della carta d'identità europea, cioè che i bambini e le bambine riconosciuti come figli di quei genitori avessero lo stesso riconoscimento all'interno dello spazio comunitario. E' evidente che se spostandosi da uno Stato all'altro si perdono i diritti di genitore o di figlio si impedisce di spostarsi, e questo pone in discussione uno dei principi fondanti dell'Unione europea, quello della libera circolazione tra i Paesi membri.
Parlare quindi dei diritti delle bambine e dei bambini, non della GPA che è una modalità generativa estremamente marginale nel novero dei bambini e delle bambine di cui si chiede il riconoscimento della bigenitorialità, che per la gran parte sono figli di due madri che hanno fatto ricorso alla fecondazione eterologa nei Paesi dove questa pratica è consentita alle coppie di donne o alle donne singole.Il problema è che la Legge n. 40, oltre a vietare la GPA, vieta la fecondazione eterologa alle coppie di donne, con un impianto che è discriminatorio nei confronti delle coppie monoaffettive.
ROMINA MURA, già deputata PD. Credo che la battaglia sui diritti civili non sia disgiunta da quella per i diritti sociali, le due cose vanno insieme; oggi si è parlato della discriminazione dei bambini e delle bambine che non vengono riconosciuti perché nati con un percorso procreativo differente, ma poi si arriva alla discriminazione a scuola, nella vita sociale, per questo dico che i diritti civili e i diritti sociali vanno tenuti insieme. Io credo che dove c'è amore può stare un bambino. Ricordo bene il clima in cui avvenne la discussione in occasione dell'approvazione della legge sulle unioni civili, diventato un campo di battaglia ideologico. Oggi in Parlamento si discute un'altra legge che riguarda i figli di mamme detenute, bambini costretti a nascere e trascorre parte della prima infanzia in carcere, e anche su questo prevale una discussione ideologica che prescinde dall'interesse dei minori.
Noi dobbiamo rappresentare la pars construens, riportando al centro del dibattito l'interesse dei minori e spingere il legislatore al recepimento del Regolamento europeo sulla filiazione, che è fondamentale, anche se sono portata a credere che il polverone che la destra solleva su questo tema sia determinato dalla volontà di contrastare l'approvazione di quel Regolamento.
Ci sono altri interventi che si possono fare, intanto credo che siano maturi i tempi per passare dalle unioni civili al matrimonio egualitario, e poi modificare la legge sulle adozioni. La legge interviene come fattispecie astratta per regolare situazioni concrete: la società italiana è profondamente cambiata, dobbiamo intervenire per affrontare tali cambiamenti.
Per onestà intellettuale devo dire che ho qualche perplessità sulla GPA, prima di tutto perché credo che determini uno sfruttamento delle donne; ho la sensazione che siano le donne più povere, economicamente e culturalmente, a prestarsi a quella pratica, ma sono disponibile a discuterne perché sono convinta che quando parliamo di diritti non ci possono essere dogmi.
DELIA FENU, Presidente AGEDO Cagliari. Agedo è l'Associazione di genitori, parenti e amici di omosessuali, LGBTQ+. Sono d'accordo con Romina sull'importanza di una revisione della legge sulle adozioni. In una recente trasmissione, Massimo Recalcati diceva che i figli e le figlie vengono "adottati" anche dai genitori biologici. Ritengo sia diritto delle bambine e dei bambini il riconoscimento a questa adozione, sia per chi li fa in maniera "normale" e anche per chi li fa in maniera "non normale". Ci sono diversi modi per arrivare al concepimento, non voglio entrare nel tema della GPA, però vorrei ricordare le battaglie storiche del femminismo per l'affermazione del diritto a decidere del proprio corpo, il cui slogan era "il corpo è mio e lo gestisco io".
Chi può vietare a una donna di prestare il proprio grembo per un atto d'amore nei confronti di una figlia, di una nipote? Esiste questo aspetto, ma io ritengo che la cosa più importante sia giungere a una riforma della legge sulle adozioni.
Così come noi genitori abbiamo accolto i nostri figli nel nostro seno, così deve essere riconosciuta a ogni essere umano la genitorialità affettiva.
Ricordate la recente intervista alle due mamme di Emma: le abbiamo adottate come nostre nipoti, ci consideriamo tutte prozie di Emma; esiste un'adozione affettiva, "fill'e anima" nella antica tradizione della Sardegna. Impedire, compromettere, limitare l'affettività degli individui è il peggior servizio che il legislatore possa fare alla comunità, non può recidere legami affettivi consolidati, soprattutto se parliamo d'infanzia.
Sono felice di essere qui, e anche orgogliosa che il PD voglia discutere di questa materia, perché è una battaglia di civiltà. Mi ricorda un po' la stagione della legge 40, la fatica per raccogliere le firme, anche allora si strumentalizzava il tema della fecondazione eterologa per impedire l'approvazione della legge, ma ricordo anche che fu un momento di grande unità. La destra sbaglia a strumentalizzare questi temi, perché di fronte a questi attacchi pretestuosi noi riusciamo a essere ancora più uniti. Le famiglie non chiedono di mettervi al loro posto, ma al loro fianco.
FRANCESCA GHIRRA, Deputata Alleanza Verdi e Sinistra. E' vero che questo è un tema molto sensibile, ma io sono dell'opinione che quando si tratta di diritti, ampliarli per tutte e tutti non tolga niente a nessuno, anzi, genera una società migliore.
Condivido pienamente quanto detto da Sandro Gallittu e da Silvia De Simone, uno dei primi atti del mio Gruppo infatti è stato quello di depositare la proposta di legge delle Famiglie Arcobaleno, non per appropriarci del lavoro altrui, ma per aprire il dibattito su questo tema. Spesso ci accusano di concentrarci solo sui diritti, io sono orgogliosa di farlo, perché se in Italia la situazione è ancora questa, evidentemente non ce ne siamo occupati abbastanza. E' arrivato il momento di riflettere su alcune disposizioni legislative, come la legge sulle unioni civili, che all'epoca rappresentava un passo in avanti, ma sapevamo che non era adeguata a rappresentare la situazione reale delle nostre famiglie, composita e complessa, e reintrodurre la responsabilità genitoriale, stralciata dalla legge del 2016, che così non risponde pienamente all'esigenza di tutela dei diritti dei minori. Così come occorre una rivisitazione sulle adozioni, sia per le coppie omogenitoriali sia per i singoli individui che si vogliano far carico della crescita di un minore. Le condizioni in cui crescono bambine e bambini in un contesto in cui sono desiderati e ricercati, nonostante le difficoltà, garantiscono un supporto adeguato alla loro crescita, a differenza di quanto spesso accade nelle famiglie eterosessuali.
Sulla GPA io ho le stesse perplessità che esprimeva Romina Mura, però nel contesto europeo, in cui molti Stati consentono il ricorso a tecniche di procreazione che da noi sono vietate, quindi chi ha i mezzi può recarsi all'estero per usufruire di quelle tecniche, lo Stato italiano deve non solo riconoscere gli atti di nascita prodotti all'estero, ma anche porsi il problema di regolare questa fattispecie. Credo che ci sia molta ipocrisia dietro certi atteggiamenti, ma penso che un Paese civile debba dotarsi un apparato normativo che consenta alle persone che vivono in Italia di godere degli stessi diritti di cui godono coloro che nascono o vivono in altre parti del mondo, possibilmente anche di più.
MARCELLO PILI, Medico cardiologo. Come cardiologo entro marginalmente in questa discussione, e forse anche io sono un po' fuori tema, ma se vorrete ascoltarmi vorrei parlare dell'"elefante" e non del pelo dell'elefante, e cioè della GPA. Tutta la melina messa in atto con il divieto di trascrizione dei certificati di nascita prodotti all'estero serve a mascherare il vero problema. Il vero tema da affrontare è se possiamo ipotizzare che in futuro i bambini possano nascere in modo differente da quello tradizionale, considerato che una coppia su cinque (il 20 per cento) è infertile. Ed è singolare che il discorso si soffermi sui pochissimi uomini coinvolti, quando invece la moltitudine dei casi riguarda le coppie eterosessuali. Se passasse la legge sul reato universale - e sono convinto che non passerà - ci sarà una discussione in cui verrà detto di tutto di più creando un ulteriore stigma nei confronti di questo mondo, che esiste, e che continuerà disperatamente a cercare di far figli perché è un istinto insopprimibile.
Da cardiologo ho visto cambiare il destino di persone affette da cardiopatie congenite che portavano alla morte e ora al 90 per cento vivono e che potrebbero procreare - perché hanno i loro ovociti - ma non sono nella condizione di sostenere il peso di una gravidanza, però ci sono altre donne che possono farlo per loro, anche gratis, la gestazione solidale, di cui non si vuole parlare. Vi potrei parlare delle donne affette dalla sindrome di Rokytansky, che possono, da un punto di vista biologico, fare figli e hanno madri, sorelle, che sarebbero disponibili a portare a termine la gravidanza per loro. Questo non si vuole dire per dare risalto alla mercificazione del corpo della donna. In circa 40 Stati del mondo la GPA è legale, è normata, non fa scandalo, è una consuetudine medica; in Inghilterra è prevista dal Sistema sanitario. Da medico vorrei sottolineare l'enormità degli argomenti, cosiddetti scientifici, sull'equilibrio dei "poveri bambini strappati all'utero materno" che non hanno potuto più sentire la canzoncina o il battito che sentivano durante la gestazione e quindi sono traumatizzati. Bene, dal punto di vista scientifico non esiste prova circa un minus esistenziale nei bambini che crescono in incubatrice, come non esiste riguardo ai figli di coppie omosessuali, addirittura maschi, rispetto ai bambini nati nelle famiglie "Mulino bianco". Messi a confronto figli di coppie eterosessuali, figli di coppie composte da due donne e di coppie composte da due uomini, i parametri di benessere soggettivo sono risultati migliori nei bambini figli di coppie omosessuali maschili perché avevano un maggiore grado di tutela, di amore e di attenzione rispetto agli altri bambini.
Non oggi, ma tra qualche anno, ci piaccia o no, ci saranno incubatrici capaci di portare dalla blastocisti all'uomo formato; si può discutere, così come 40 anni fa ci si interrogava sulla possibilità di far nascere un bambino in provetta, ma si tratta di qualcosa che esisterà nella medicina del futuro. Non vogliamo discutere dell'elefante, ma l'elefante camminerà lo stesso perché il desiderio innato di genitorialità spingerà comunque le coppie, etero o omosessuali, a ricorrere alla GPA all'estero.
LAURA PISANO, Presidente dell'Associazione L'altra cicogna. Mi occupo da tanti anni del tema della procreazione medicalmente assistita che al suo interno richiama anche la tematica della GPA. Ma non è questo di cui voglio parlare perché stasera affrontiamo il tema dei diritti delle bambine e dei bambini.
Ogni volta che si parla del diritto alla riproduzione, di diritto-dovere alla genitorialità, ci si sente chiedere perché si voglia un figlio a tutti i costi o perché non si ricorra all'adozione. I figli non sono generati "a tutti i costi", nascono perché c'è un percorso per loro, un percorso d'amore e un percorso che la scienza e le scelte dell'uomo possono costringere solo fino a un certo. Quando si affrontò la discussione sulla legge n. 40 ci fu un grande equivoco nel merito degli argomenti, perché quando si parlava di fecondazione assistita si parlava solo di eterologa, e ricordo ancora le oscenità urlate dagli attuali esponenti del Governo, perché sono le stesse persone di allora. C'è un limite che la politica si deve porre, quello delle coscienze dei cittadini, che sono capaci di leggere, comprendere e autodeterminarsi.
Siamo sempre noi donne sotto accusa, perché vogliamo figli ad ogni costo, vorremmo addirittura sceglierli al supermercato, come disse un noto esponente della destra. Se vogliamo ricorrere all'adozione, siamo sottoposte a mille giudizi e se non si ha un carattere forte, dopo il primo colloquio si finisce col rinunciare.
I figli sono sempre figli, sia che nascano dal nostro corpo, sia che vengano da un percorso di adozione. Io personalmente ho seguito tutta la trafila dell'adozione, un percorso durato almeno dieci mesi, salvo arrivare a un mese dalla scadenza della disponibilità e sentirmi dire dal Giudice onorario che aveva solo un'ora e doveva decidere per tre bambini.
Allora la valutazione delle scelte rimanga alle persone. La libertà dei politici di decidere secondo coscienza non può inficiare la mia libertà.
Servono norme generali che agiscano sulla tutela dei diritti dei minori nati e che rispettino le scelte degli adulti.
Faccio solo un breve riferimento alla GPA: in oltre 40 Stati è legale, perfettamente organizzata e normata, è esclusivamente solidale, non commerciale. Si cita l'India, ma in quel Paese la GPA è autorizzata, dal 2015, solo per gli indiani.
In tutti gli Stati le donne che si prestano alla gravidanza solidale sono donne adulte, devono dimostrare di essere economicamente autosufficienti e non possono farlo più di due volte nella vita.
Certa politica utilizza argomentazioni false, strumentalizza argomenti sensibili che la maggior parte delle persone fatica a comprendere perché non ha le conoscenze, le competenze, noi non dobbiamo seguirla su questa strada. Agitano il tema della deminutio della maternità, dello sfruttamento delle donne più povere, ma non si preoccupano delle prostitute bambine, dello sfruttamento del lavoro femminile in tanti ambiti.
E' necessario un lavoro di informazione e formazione. Dobbiamo fare tutti uno sforzo affinché il dibattito su questi temi, con le corrette informazioni, arrivino all'esterno.
Sulla GPA non ho certezze, ma se una nipote, una figlia, un’amica o sorella che sicuramente non potrà avere figli perché cardiopatica, trapiantata o affetta da patologie o sindromi che non le consentono la libertà di affrontare una gravidanza, mi chiedesse di portare avanti la gravidanza al suo posto, io penso che lo farei, lo avrei fatto certamente per mia sorella, per mia nipote o per un’amica e forse mia sorella lo farebbe per me o per sua nipote o per un’amica.
Infine c'è la questione del reato universale, anche questo agitato ideologicamente, ma mi chiedo come possa essere considerato reato il ricorso a una pratica medica in uno Stato che la considera legale.
Don ETTORE CANNAVERA, Fondatore della Comunità La Collina. Mi chiedo perché abbiate invitato un prete per parlare di questi argomenti di cui non so nulla, io potrei parlare di carceri, di malavitosi. Ma, comunque, prima di venire ho riletto alcune cose: si diventa madre appena l'ovulo viene fecondato e comincia a entrare in relazione con la madre. La formazione dell'uomo quindi inizia nell'utero della madre, e quando nasce ha già avuto mesi di relazione con la madre. Pertanto il diritto fondamentale del bambino è continuare quella relazione. In un libro che mi ha colpito ho letto che "cominciamo a esistere in relazione nello stesso istante del concepimento e non finiamo mai più di esserlo, nel bene e nel male". Inoltre, lo sviluppo dell'embrione si realizza, come proprio di tutti i mammiferi, nell'utero materno, anche chiamato "matrice", "seno materno", ciò significa che nei 9 mesi della gravidanza madre e figlio condividono il flusso sanguigno, e poiché gli ormoni materni attraversano la membrana della placenta, l'umore, lo stato d'animo della madre influenza in maniera diretta il corpo e la psiche del figlio. Dare un bambino a un'altra coppia non mi trova d'accordo, perché viene messa fuori gioco la madre biologica.
Queste sono le mie perplessità, io credo che, per persone che come me si ispirano a una visione cristiana, evangelica, l'essere umano è un essere relazionale e la prima relazione avviene nell'utero materno, se viene meno la madre che lo ha concepito, addirittura partorito, entra in gioco un'altra madre con l'adozione. Ma non può essere una maternità surrogata, perché mi sembra che non rispetti il bisogno fondamentale dell'essere umano
- avete tutti parlato del rispetto dei diritti del più debole - alla maternità e alla paternità che inizia già nel momento del concepimento.
LAURA PISANO. Nel dibattito sulla legge 40, le obiezioni riguardavano in gran parte la fecondazione eterologa perché introduceva all'interno della coppia (si parlava solo di coppia) un esterno, un terzo che avrebbe minato la natura stessa del rapporto. In questi venti anni le Associazioni hanno demolito la legge 40 a suon di ricorsi alla Corte costituzionale, sono nati migliaia di bambini da fecondazione eterologa, e quel "terzo esterno" non è mai esistito; il ragionamento che lei ha fatto ha smontato quelle obiezioni che venivano soprattutto da ambienti della destra clericale, sulla base di questo, lei, don Ettore, cosa pensa oggi della fecondazione eterologa?
Don ETTORE CANNAVERA. La mia posizione - che non sempre coincide con le posizioni della gerarchia, non sto rappresentando le posizioni della Chiesa - è quella del dialogo, dell'apertura a quel cambiamento culturale che c'è nel Paese e quindi del diritto. La politica deve fare un lavoro anche culturale, ma fuori da gruppi ristretti dove si è tutti in sintonia; bisogna uscire da qui, incontrare i giovani, andare nelle parrocchie, fare iniziative che coinvolgano persone diverse in modo che queste tematiche diventino un arricchimento culturale per tutti. Nella diversità si trova parte della verità. Vi invito a riproporre questa iniziativa nella mia Associazione.
SANDRO GALLITTU. Nel mio precedente intervento non volevo cadere nell'equivoco di mischiare i due temi, la GPA e la tutela dei diritti dei bambini e delle bambine, non per sottrarmi alla discussione sull'argomento della GPA, ma perché ritengo che le due tematiche siano separate. Esiste una proposta che proviene dalle Famiglie arcobaleno, credo che il Parlamento debba partire da lì, dal riconoscimento di quello che esiste e che sono i bambini e le bambine in carne e ossa; in molti Paesi europei la GPA è vietata come in Italia, ma questo non ha impedito a quei Paesi di legiferare sui diritti dei bambini e delle bambine a prescindere dal modo in cui sono veniti al mondo.
ALESSANDRA PISU, Il problema principale che dobbiamo affrontare è quello dei bambini, nati con le modalità più disparate, anche vietate dal nostro ordinamento, che hanno diritto ad avere due genitori. In alcuni dei precedenti interventi si è fatto riferimento all'adozione. Io credo che non sia lo strumento più adeguato. L'adozione serve a dare genitori a bambini che per le più svariate ragioni non li hanno. Non si può pensare che una legge, nata per questo scopo, possa offrire oggi la soluzione a un problema che è invece quello di riconoscere due genitori che esistono come tali nella vita dei figli fin dall’origine e, in particolare, per formalizzare legalmente il rapporto con il genitore non legato biologicamente al nato. Se si continua a ragionare sulla scorta di ciò che don Ettore ci ha letto, si ragiona su una realtà che non è quella che abbiamo di fronte. E se pensiamo di trovare un rimedio nell'adozione in casi particolari, ex art. 44 l. n. 184/1983, ci poniamo sulla stessa linea da ultimo assunta dai rappresentanti del governo in carica, i quali anziché cercare di elaborare una nuova soluzione si appiattiscono sulla giurisprudenza. L'adozione non si fa con uno schiocco di dita, è un procedimento lungo, complesso, che costa, che qualcuno deve attivare. Se il genitore non biologico non lo inizia perché ha cambiato idea sul suo ruolo o perché è in crisi con il/la partner, l'adozione non si fa e l'interesse del minore dove va a finire? Idem se il genitore non biologico muore prima che sia riconosciuto il rapporto di filiazione. Io penso che a un problema nuovo debba essere data una soluzione nuova.
ROMINA MURA. Fino al 2012 i figli nati fuori dal matrimonio erano considerati figli naturali, oggi sono figli legittimi. Non possiamo non considerare che siamo in Italia, un Paese che per fare un passo avanti ha bisogno di una sintesi, e le associazioni, che vivono il problema, hanno indicato due cose: la registrazione dei certificati di nascita prodotti all'estero e la riforma dell'adozione.
SILVIA DE SIMONE. L'Associazione Famiglie Arcobaleno ha depositato una Proposta di legge in cui si chiede il riconoscimento alla nascita, nel frattempo chiediamo che non siano bloccate le registrazioni degli atti di nascita prodotti all'estero perché hanno dato tutela ai bambini che già esistono. L'adozione in casi speciali è uno strumento che alcune coppie hanno utilizzato in mancanza di una legge, ma non è quello che chiediamo perché è discriminatoria, non tutti possono permetterselo e non solo economicamente ma anche da un punto di vista psicologico, perché richiede risorse, una famiglia allargata che ti sostenga, perché non è semplice andare in Tribunale e chiedere di adottare la propria figlia, portarla dalle assistenti sociali, fare entrare in casa gli assistenti sociali che devono valutare la capacità genitoriale. Devo avere una famiglia "Mulino bianco" per presentarmi agli assistenti sociali, e devo sapere se ad esempio il Tribunale della mia città ha un orientamento di apertura in questa direzione. Il percorso poi può durare, a seconda delle città, due, tre, anche quattro anni. C'è anche il problema delle separazioni, come nelle coppie eterosessuali, e molti bambini non vedono più il genitore sociale perché il genitore biologico non è tutelato. E' urgentissimo fare una legge, ma nel frattempo facciamo una campagna perché proseguano le trascrizioni, facendo pressione sui Sindaci.
ANNA MARIA BUSIA. Penso che occorra distinguere, come si diceva in premessa, tra ciò che richiede una soluzione immediata, il riconoscimento della bigenitorialità, e un dibattito - che la scienza ci impone - per avviare un percorso che eviti strumentalizzazioni su un tema così delicato.
FRANCESCA GHIRRA. E' certamente un tema molto delicato, ma io penso che la società sia molto più avanti del Parlamento. Noi possiamo far calendarizzare delle proposte, e anche costruire una trasversalità con colleghi del centrodestra che su questi argomenti hanno una sensibilità diversa. Questo sarà l'impegno del mio Gruppo.
CATERINA TURRI. Ripensavo ad altri momenti della vita del Paese, ad esempio le battaglie per il divorzio e l'interruzione di gravidanza, in cui la società italiana si è dimostrata molto più matura e consapevole del Parlamento. Come diceva Francesca, c'è una sensibilità maggiore tra le persone, però è anche vero che l'informazione, con la capacità di penetrazione dei nuovi media, e il dibattito pubblico stanno prendendo una deriva difficile da contrastare. Perciò penso che l'incontro di questa sera sia servito per capire più a fondo il problema, possiamo così tutti noi contrastare, nella società, nei luoghi in cui operiamo, quel tipo di informazione distorta e strumentale. Sappiamo che sulla mistica della maternità è stato costruito tutto un pensiero, che sarebbe lungo affrontare stasera, ma che sarebbe interessante riprendere in altra occasione per approfondire temi che di fronte all'evoluzione della società e dalla scienza, non possono rimanere statici come dogmi intoccabili, come ci ricordava anche don Ettore.
Il futuro ci metterà di fronte a tante innovazioni, dobbiamo cercare di affrontarlo - sapendo che spesso toccano temi che hanno un profondo coinvolgimento affettivo - rifacendoci sempre alle situazioni concrete, alla conoscenza scientifica e ai valori della nostra Costituzione: sono gli unici strumenti che possono guidarci verso una scelta consapevole, che potrà anche essere diversa tra di noi, l'importante è che sia fondata veramente sul valore della sconoscenza e non del pregiudizio e con il riferimento costante alla Costituzione, che è contro tutte le discriminazioni.
Società che cambia
Re: Società che cambia
Proposta di legge Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford
PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone
dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all’adozione
e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.
Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, nonché degli
articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, la presente legge disciplina il diritto alla vita familiare delle
coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito
dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l’accesso
all’adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.
2. La presente legge riconosce ai figli con genitori dello stesso sesso lo stesso stato
giuridico e il godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.
Art. 2
(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)
1. Al codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 84 al comma 1 è anteposto il seguente: «Possono contrarre matrimonio
due persone di sesso diverso o dello stesso sesso.» e la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Soggetti ed età»;
b) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «rispettivamente in marito e in
moglie» sono inserite le seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso,
reciprocamente come coniugi»;
c) all'articolo 108, comma 1: «rispettivamente in marito e in moglie» sono inserite le
seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come
coniugi»;
d) all'articolo 143, comma 1, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle
seguenti: «i coniugi»;
e) all'articolo 294, comma 2, dopo le parole: «marito e moglie» sono aggiunte le
seguenti: «o coniugi».
2. Ogni disposizione contenente le parole «coniuge», «coniugi», «marito», «moglie» o
termini equivalenti, ovunque ricorra nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applica anche ai
coniugi nel matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Art. 3
(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)
1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito altresì quando la condizione di sterilità o di
infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne
o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere
individualmente alla procreazione medicalmente assistita»;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: «Il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Al di
fuori dei casi previsti dall’articolo 1, comma 3, il ricorso»;
c) all’articolo 5, le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» sono sostituite dalle
seguenti: «le coppie formate da persone di sesso diverso ovvero da due donne, in età
potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi nonché la donna di stato libero
maggiorenne e in età potenzialmente fertile»;
d) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui
all’articolo 5»;
2) al comma 2, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui
all’articolo 5»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La volontà di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto, congiuntamente
nel caso di accesso da parte di una coppia, al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» e, al terzo periodo, le parole «dal
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuno dei soggetti di cui
all’articolo 5»;
4) al comma 4, le parole: «alla coppia» sono soppresse;
e) all’articolo 8, le parole: «della coppia che ha» sono sostituite dalle parole: «dei
soggetti che hanno»;
f) all’articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora una coppia di donne o di persone di
sesso diverso ricorra, in Italia o all’estero, a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, il coniuge, la parte unita civilmente o il convivente, il cui
consenso sia stato espresso ai sensi dell’articolo 6 ovvero sia ricavabile da atti
concludenti, non può esercitare l’azione di cui all’articolo 243-bis né l’impugnazione di
cui all’articolo 263 del codice civile, che restano in questo caso precluse anche al figlio
e agli altri soggetti che ne avrebbero legittimazione secondo il codice civile.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di applicazione di tecniche di tipo
eterologo, il donatore o la donatrice di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso
di ricorso a gamete proveniente da una delle parti della coppia.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di disconoscimento e dell’anonimato
della madre»;
g) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque a qualsiasi titolo
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell’articolo 4,
comma 1 o dell’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
200.000 a 400.000 euro.».
2. I Ministri della giustizia e della salute sono autorizzati ad apportare, con propri
decreti da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 6, comma 3 della legge 19 febbraio 2004, le modificazioni al decreto
ministeriale 16 dicembre 2004, n. 336 necessarie ad adeguarne il contenuto alla presente
legge.
3. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.
40, sono apportate le modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 2004, n. 15254,
necessarie ad adeguarne il contenuto alla presente legge.
Art. 4
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente: «Art. 67-bis. (Atti, sentenze e provvedimenti
stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità) – 1. La sentenza,
l’atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di
maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di
filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall’ufficiale dello stato civile. L’atto
è trasmesso senza indugio al Pubblico Ministero per l’impugnazione ai sensi
dell’articolo 67.
2. L’autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento
all’interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso.»;
b) all’articolo 64, comma 1, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo quanto previsto dall’art. 67-bis, la sentenza»;
c) all’articolo 65, comma 1 la parola: «Hanno» è sostituita dalle seguenti: «Fermo
quanto previsto dall’art. 67-bis, hanno».
Art. 5
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’adozione è consentita
individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza
duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti
dell’unione civile costituita da almeno tre anni.»;
b) all’articolo 46, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il consenso del
genitore non può essere rifiutato se l’adozione risponde all’interesse del minore, anche
considerato il legame instauratosi tra questi e l’adottante. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 250, quarto comma, del codice civile.».
Art. 6
(Delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni vigenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento alla presente legge delle
disposizioni contenute nel codice civile, nella legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiungere, ove necessario, il riferimento all’eventuale identità di sesso dei coniugi
nelle disposizioni che si riferiscono al marito e alla moglie;
b) aggiungere, ove necessario, il riferimento all’eventuale identità di sesso dei genitori
nelle disposizioni che si riferiscono al padre o alla madre ovvero a entrambi
congiuntamente;
c) assicurare in ogni caso ai nati in coppia di genitori dello stesso sesso lo stato
giuridico e i medesimi diritti e doveri riconosciuti ai figli;
d) prevedere che il Ministro dell’Interno adotti con proprio decreto, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, le formule e i modelli necessari a consentire
la formazione degli atti dello stato civile in applicazione della presente legge e dei
decreti legislativi adottati in attuazione della medesima e che, in caso di mancata o
tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile possano comunque procedere
alla formazione di tali atti;
e) prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto, le disposizioni in materia
di matrimonio e filiazione, ovunque contenute nell’ordinamento, si applichino
indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è
prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai
sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, con la
procedura prevista nei commi 2 e 3.
Art. 7
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Interno
adotta con proprio decreto le formule e i modelli necessari a consentire l’applicazione
della presente legge nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 6.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, o in caso di sua mancata o
tardiva adozione, l’ufficiale dello stato civile è comunque autorizzato a formare gli atti
di nascita e le annotazioni ovvero a ricevere le dichiarazioni conseguenti
all’applicazione dell’articolo 3, se del caso manualmente.
3. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 6, le disposizioni
relative al matrimonio e alla filiazione, ovunque contenute nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi
si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai figli nati prima
dell’entrata in vigore della presente legge, anche qualora nei loro confronti sia
intervenuta sentenza di adozione in casi particolari ai sensi dell’articolo 44, comma 1,
lettera d) della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso, l’ufficiale di stato civile annota
a margine dell’atto di nascita la dichiarazione di riconoscimento o il provvedimento
giudiziale conseguenti all’applicazione dell’articolo 3, ovvero la sentenza di
riconoscimento dell’atto o provvedimento straniero di cui all’articolo 4.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono più costituirsi unioni
civili fra persone dello stesso sesso.
6. Le parti di una unione civile fra persone dello stesso sesso già costituita ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero trascritta ai sensi dell’articolo 32-bis della legge 31
maggio 1995, n. 218 possono contrarre matrimonio mediante celebrazione o, se lo
richiedano, mera dichiarazione congiunta avanti all’ufficiale di stato civile. La stessa
può anche essere trasmessa con sottoscrizioni autenticate da un pubblico ufficiale.
Ricevuta la dichiarazione di cui ai periodi precedenti, l’ufficiale di stato civile procede
senza indugio alle corrispondenti trascrizioni e annotazioni.
7. In mancanza della celebrazione o della dichiarazione congiunta di cui al comma
precedente, all’unione civile continua ad applicarsi la legge 20 maggio 2016, n. 76,
salvo quanto previsto dall’articolo 8.
Art. 8
(Abrogazioni)
Sono abrogati:
a) l’articolo 3, comma 3, lett. g) della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
b) l’articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, limitatamente
al secondo e al terzo periodo;
c) l’articolo 1, comma 20, limitatamente al secondo e al terzo periodo, e comma 27
della legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) l’articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni in materia di vita familiare delle coppie formate da persone
dello stesso sesso e di stato giuridico dei figli, nonché di accesso all’adozione
e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.
Art. 1
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, nonché degli
articoli 8 e 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, la presente legge disciplina il diritto alla vita familiare delle
coppie formate da persone dello stesso sesso e lo stato giuridico dei figli nati a seguito
dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, nonché l’accesso
all’adozione e alla procreazione medicalmente assistita per le persone di stato libero.
2. La presente legge riconosce ai figli con genitori dello stesso sesso lo stesso stato
giuridico e il godimento dei medesimi diritti dei figli di genitori di sesso diverso.
Art. 2
(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)
1. Al codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 84 al comma 1 è anteposto il seguente: «Possono contrarre matrimonio
due persone di sesso diverso o dello stesso sesso.» e la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Soggetti ed età»;
b) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «rispettivamente in marito e in
moglie» sono inserite le seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso,
reciprocamente come coniugi»;
c) all'articolo 108, comma 1: «rispettivamente in marito e in moglie» sono inserite le
seguenti: «oppure, nel caso di due persone dello stesso sesso, reciprocamente come
coniugi»;
d) all'articolo 143, comma 1, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle
seguenti: «i coniugi»;
e) all'articolo 294, comma 2, dopo le parole: «marito e moglie» sono aggiunte le
seguenti: «o coniugi».
2. Ogni disposizione contenente le parole «coniuge», «coniugi», «marito», «moglie» o
termini equivalenti, ovunque ricorra nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei
regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applica anche ai
coniugi nel matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Art. 3
(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)
1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito altresì quando la condizione di sterilità o di
infertilità di coppia derivi dalla coincidenza di sesso nella coppia formata da due donne
o quando sia manifestata la volontà della donna di stato libero di accedere
individualmente alla procreazione medicalmente assistita»;
b) all’articolo 4, comma 1, le parole: «Il ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «Al di
fuori dei casi previsti dall’articolo 1, comma 3, il ricorso»;
c) all’articolo 5, le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o
conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» sono sostituite dalle
seguenti: «le coppie formate da persone di sesso diverso ovvero da due donne, in età
potenzialmente fertile, entrambe maggiorenni e viventi nonché la donna di stato libero
maggiorenne e in età potenzialmente fertile»;
d) all’articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui
all’articolo 5»;
2) al comma 2, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui
all’articolo 5»;
3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La volontà di accedere alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto, congiuntamente
nel caso di accesso da parte di una coppia, al medico responsabile della struttura,
secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge» e, al terzo periodo, le parole «dal
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuno dei soggetti di cui
all’articolo 5»;
4) al comma 4, le parole: «alla coppia» sono soppresse;
e) all’articolo 8, le parole: «della coppia che ha» sono sostituite dalle parole: «dei
soggetti che hanno»;
f) all’articolo 9:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora una coppia di donne o di persone di
sesso diverso ricorra, in Italia o all’estero, a tecniche di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo, il coniuge, la parte unita civilmente o il convivente, il cui
consenso sia stato espresso ai sensi dell’articolo 6 ovvero sia ricavabile da atti
concludenti, non può esercitare l’azione di cui all’articolo 243-bis né l’impugnazione di
cui all’articolo 263 del codice civile, che restano in questo caso precluse anche al figlio
e agli altri soggetti che ne avrebbero legittimazione secondo il codice civile.»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «In caso di applicazione di tecniche di tipo
eterologo, il donatore o la donatrice di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere
titolare di obblighi. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso
di ricorso a gamete proveniente da una delle parti della coppia.»;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieto di disconoscimento e dell’anonimato
della madre»;
g) all’articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque a qualsiasi titolo
applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell’articolo 4,
comma 1 o dell’articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
200.000 a 400.000 euro.».
2. I Ministri della giustizia e della salute sono autorizzati ad apportare, con propri
decreti da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 6, comma 3 della legge 19 febbraio 2004, le modificazioni al decreto
ministeriale 16 dicembre 2004, n. 336 necessarie ad adeguarne il contenuto alla presente
legge.
3. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n.
40, sono apportate le modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 2004, n. 15254,
necessarie ad adeguarne il contenuto alla presente legge.
Art. 4
(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)
1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente: «Art. 67-bis. (Atti, sentenze e provvedimenti
stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità) – 1. La sentenza,
l’atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di
maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di
filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall’ufficiale dello stato civile. L’atto
è trasmesso senza indugio al Pubblico Ministero per l’impugnazione ai sensi
dell’articolo 67.
2. L’autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento
all’interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso.»;
b) all’articolo 64, comma 1, le parole: «La sentenza» sono sostituite dalle seguenti:
«Fermo quanto previsto dall’art. 67-bis, la sentenza»;
c) all’articolo 65, comma 1 la parola: «Hanno» è sostituita dalle seguenti: «Fermo
quanto previsto dall’art. 67-bis, hanno».
Art. 5
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)
1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’adozione è consentita
individualmente a persone di stato libero, nonché ai conviventi purché la convivenza
duri da almeno tre anni, ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e alle parti
dell’unione civile costituita da almeno tre anni.»;
b) all’articolo 46, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il consenso del
genitore non può essere rifiutato se l’adozione risponde all’interesse del minore, anche
considerato il legame instauratosi tra questi e l’adottante. Si applica, in quanto
compatibile, l’articolo 250, quarto comma, del codice civile.».
Art. 6
(Delega al Governo per l’adeguamento delle disposizioni vigenti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento alla presente legge delle
disposizioni contenute nel codice civile, nella legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché nel
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) aggiungere, ove necessario, il riferimento all’eventuale identità di sesso dei coniugi
nelle disposizioni che si riferiscono al marito e alla moglie;
b) aggiungere, ove necessario, il riferimento all’eventuale identità di sesso dei genitori
nelle disposizioni che si riferiscono al padre o alla madre ovvero a entrambi
congiuntamente;
c) assicurare in ogni caso ai nati in coppia di genitori dello stesso sesso lo stato
giuridico e i medesimi diritti e doveri riconosciuti ai figli;
d) prevedere che il Ministro dell’Interno adotti con proprio decreto, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, le formule e i modelli necessari a consentire
la formazione degli atti dello stato civile in applicazione della presente legge e dei
decreti legislativi adottati in attuazione della medesima e che, in caso di mancata o
tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile possano comunque procedere
alla formazione di tali atti;
e) prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto, le disposizioni in materia
di matrimonio e filiazione, ovunque contenute nell’ordinamento, si applichino
indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 a seguito della
deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla
trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo termine è
prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai
sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del
decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, con la
procedura prevista nei commi 2 e 3.
Art. 7
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Interno
adotta con proprio decreto le formule e i modelli necessari a consentire l’applicazione
della presente legge nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 6.
2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, o in caso di sua mancata o
tardiva adozione, l’ufficiale dello stato civile è comunque autorizzato a formare gli atti
di nascita e le annotazioni ovvero a ricevere le dichiarazioni conseguenti
all’applicazione dell’articolo 3, se del caso manualmente.
3. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui all’articolo 6, le disposizioni
relative al matrimonio e alla filiazione, ovunque contenute nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi
si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche ai figli nati prima
dell’entrata in vigore della presente legge, anche qualora nei loro confronti sia
intervenuta sentenza di adozione in casi particolari ai sensi dell’articolo 44, comma 1,
lettera d) della legge 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso, l’ufficiale di stato civile annota
a margine dell’atto di nascita la dichiarazione di riconoscimento o il provvedimento
giudiziale conseguenti all’applicazione dell’articolo 3, ovvero la sentenza di
riconoscimento dell’atto o provvedimento straniero di cui all’articolo 4.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono più costituirsi unioni
civili fra persone dello stesso sesso.
6. Le parti di una unione civile fra persone dello stesso sesso già costituita ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76 ovvero trascritta ai sensi dell’articolo 32-bis della legge 31
maggio 1995, n. 218 possono contrarre matrimonio mediante celebrazione o, se lo
richiedano, mera dichiarazione congiunta avanti all’ufficiale di stato civile. La stessa
può anche essere trasmessa con sottoscrizioni autenticate da un pubblico ufficiale.
Ricevuta la dichiarazione di cui ai periodi precedenti, l’ufficiale di stato civile procede
senza indugio alle corrispondenti trascrizioni e annotazioni.
7. In mancanza della celebrazione o della dichiarazione congiunta di cui al comma
precedente, all’unione civile continua ad applicarsi la legge 20 maggio 2016, n. 76,
salvo quanto previsto dall’articolo 8.
Art. 8
(Abrogazioni)
Sono abrogati:
a) l’articolo 3, comma 3, lett. g) della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
b) l’articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, limitatamente
al secondo e al terzo periodo;
c) l’articolo 1, comma 20, limitatamente al secondo e al terzo periodo, e comma 27
della legge 20 maggio 2016, n. 76;
d) l’articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Re: Società che cambia
Fonti:
Informazioni sulla maternità surrogata negli altri paesi: https://www.ivfconceptions.com/internat ... countries/
Testo della legge 40 del 2004: https://www.parlamento.it/parlam/leggi/04040l.htm
Posizione dell’Unicef sulla maternità surrogata: https://www.unicef.org/media/115331/file
Informazioni sulla maternità surrogata negli altri paesi: https://www.ivfconceptions.com/internat ... countries/
Testo della legge 40 del 2004: https://www.parlamento.it/parlam/leggi/04040l.htm
Posizione dell’Unicef sulla maternità surrogata: https://www.unicef.org/media/115331/file
Re: Società che cambia
Documento Pili
“Gestazione per altri” un’opzione di genitorialità per coppie infertili
Dottor Marcello Pili
Specialista in Cardiologia
Nel corso della mia oramai lunga carriera professionale mi è capitato spesso di raccogliere testimonianze di donne affette da cardiopatie congenite che grazie ai progressi delle terapie mediche e chirurgiche hanno significativamente migliorato durata e qualità della vita.
Tuttavia giunti ad un età nella quale hanno desiderato avere un figlio il loro sistema cardiocircolatorio risultava comunque insufficiente a garantire l'impegnativo sovraccarico emodinamico aggiuntivo legato alla gestazione a al parto.
Questa condizione si è tradotta in tante di loro in dolorose rinuncie e in un senso di incompletezza del loro progetto esistenziale che per donne in analoga situazione viene garantito in molti stati esteri con la gestazione per altri, in alcuni casi sotto l'egida dei rispettivi sistemi sanitari nazionali, e comunque in un contesto di piena legalità, argomento di cui si parla molto al presente, spesso senza conoscere ne le realtà.
In Italia sono tantissime le coppie infertili ma non sterili, ovvero potenzialmente in grado di generare figli biologicamente propri, ma impossibilitati a condurre in seno alla propria famiglia una gravidanza. Questa condizione è stimata per circa il 15-20% delle coppie.
Il fenomeno coinvolge non meno di due milioni di concittadini e nel tempo, al pari di quanto avviene nel resto delle società occidentali, si assiste anche nel nostro Paese, ad un progressivo aumento della platea coinvolta, rappresentando ciò una delle più importanti cause che rende da molti anni la nostra nazione una di quelle con il più elevato e progressivo indice di denatalità al mondo.
Le cause di infertilità femminile sono innumerevoli, ma poco note al grande pubblico.
Si tratta di patologie che interessano il sistema riproduttivo, sia di natura congenita che acquisita. Non meno numerose sono le patologie sistemiche in donne con apparato riproduttivo integro, ma con condizioni cliniche che non consentono di condurre una gravidanza propria.
Tra le prime, le forme congenite di assenza dell’utero sono la caratteristica saliente della Sindrome di Rokitansky, patologia che interessa una nata ogni 5000 femmine. Queste donne hanno un normale sviluppo psico-fisico con normale assetto cromosomico e normali gameti femminili rappresentati da ovociti normali che si sviluppano in ovaie normali.
Tra le forme acquisite, ben più numerose, si segnalano i tumori dell’utero, che comportano l’asportazione dell’organo anche in età fertile o, ancora più frequenti, gravi forme di endometriosi, patologia che riguarda non meno di tre milioni di donne nel nostro paese e che, nelle forme più severe, determina l’impossibilità di condurre una normale gravidanza.
Non meno numerose sono le patologie sistemiche che non consentono di condurre una gravidanza pur in presenza di un apparato riproduttivo perfettamente nomale: patologie cardiache congenite ed acquisite, dell’apparato renale, nervoso, osseo, immunologico, pregressi tumori con necessità di terapie di mantenimento o fisicamente invalidanti rispetto alla conduzione di una gravidanza efficace e sicura.
Possibili rimedi all’innato istinto di genitorialità di queste coppie son certamente l’adozione, nazionale e internazionale, che rappresenta un’opzione con insite difficoltà di tipo burocratico, legale ed economico oltre che limitata dalla ben nota carenza di bambini adottabili, che non consente di soddisfare la domanda della maggior parte delle coppie pur con i requisiti di idoneità.
Oltretutto, l’adozione dovrebbe avere connotazioni motivazionali ed etiche assolutamente peculiari incentrate sul prioritario ed alto fine di dare una famiglia a bambini sfortunati che non sono potuti crescere con i loro genitori e non dovrebbe essere considerata come “un’ultima spiaggia” per quelle coppie che non riescono ad avere una prole biologicamente propria.
Proprio in ossequio a questo principio coppie che già hanno propri figli vengono ritenute più esperte e orientate per l'adozione che trova dunque in loro un canale preferenziale rispetto alle coppie che non hanno figli.
Ciò nonostante “perché non adotti” continua ad essere la semplicistica ed unica opzione che le coppie infertili che vorrebbero avere figli si sentono proporre da medici, uomini comuni, legislatori, che non vivono il problema in prima persona.
Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di trapianto d’utero come possibile rimedio per donne che non possono condurre una gravidanza propria per assenza congenita dell’organo.
La platea interessata a questa strada con i requisiti fisici compatibili con questa opzione rappresenta una percentuale veramente esigua dei casi di infertilità indicati, ovvero in Italia le circa mille donne in età fertile con Sindrome di Rokitansky.
Il trapianto d’utero è una terapia sperimentale che ha visto per altro numeri veramente esigui di successi in termini di nascite: Inizialmente c'è stato entusiasmo per i primi trapianti effettuati prevalentemente in Svezia che hanno riguardato donne trapiantate con organo proveniente da donatrice vivente che hanno consentito la nascita di otto bambini.
I successivi tentativi nel mondo hanno visto nascere circa quaranta bambini in dodici anni, quasi tutti da donatrice vivente. Appena quattro da donatrice cadavere o in morte cerebrale.
In Italia una sperimentazione con trapianto da donatrice in morte cerebrale è stata approvata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania nel 2019. Non è stato possibile iniziare una sperimentazione con donatrice vivente in quanto In Italia questo è vietato.
Un solo trapianto d’utero effettuato sinora, nel 2020, ha visto una gravidanza coronata da successo.
Le probabilità di gravidanza finalizzata da nascita di un bambino dopo l’eventuale impianto di utero sono in letteratura riportate essere inferiori al venti per cento in caso di trapianto d’utero proveniente da donatrice in morte cerebrale.
Occorre dunque considerare le incertezze legate ad una procedura allo stato del tutto sperimentale e tutt’altro che promettente nel dare risposte sicure e numericamente efficaci.
La soluzione del trapianto, comunque, non potrà mai essere considerata praticabile in tutti i casi, né adeguata all’immensa platea di donne infertili sopra descritte.
In Francia un’analoga sperimentazione iniziata nel 2015 è stata anzitempo interrotta per manifesta insostenibilità del protocollo che, come in Italia, prevedeva il trapianto di uteri prelevati da donne morte o in morte cerebrale.
Non si può inoltre non considerare l’importante impatto fisico e i rischi per la vita dell’aspirante ricevente impegnata nella procedura, la quale deve sottostare a non meno di tre interventi chirurgici ad alto impatto: trapianto d’utero, parto cesareo obbligatorio, terapia immuno soppressiva per un anno, asportazione dell’utero dopo l’eventuale nascita del bambino.
La gestazione per altri, invece, in numerosi paesi del mondo rappresenta un’opzione medica sicura ed efficace che consente a queste coppie di avere figli biologicamente propri in un contesto giuridico perfettamente normato e legale con leggi che tutelano tutti gli attori in campo: la gestante, spesso una familiare o un’amica della coppia, la quale dispone di una serie di tutele economiche e giuridiche che le assicurano piena libertà di scelta e ripensamento in merito alla volontà di condurre la gravidanza, compresa la possibilità di abortire qualora si delineino dei rischi per la propria salute e, a seconda delle nazioni, persino di decidere di tenere per sé il figlio pur geneticamente espressione dei genitori biologici per i quali si erano proposte.
Tantissimi parlano di questa procedura medica, (prevista e rimborsata in alcuni Sistemi Sanitari Nazionali esteri e proposta dai ginecologi dei Paesi nei quali è legale come una delle opzioni di genitorialità per le donne affette da problemi di salute riproduttiva), come di una procedura “contro natura” adducendo proprie credenze o retaggi ideologici-culturali non suffragati da alcuna evidenza scientifica.
Come se i progressi delle tecniche riproduttive e i cambiamenti sociali da decenni in corso nelle società più evolute non siano mai avvenuti chi è convinto che i figli si possano ottenere solo per via naturale continua a sostenere che “madre è solo colei che partorisce”, o si sostiene con granitiche certezze che in realtà non hanno alcun fondamento scientifico di traumi permanenti che subiscono i bimbi “strappati dal ventre materno nel quale è stato cresciuto al ritmo del battito cardiaco della gestante” o “cullati dalle ninna nanna delle mamme gestanti”.
L’evidenza degli studi scientifici internazionali riguardanti il benessere psico-fisico dei bimbi partoriti da donna estranea alla coppia e cresciuti dai propri genitori biologici son oramai robuste e giungono a conclusioni ben differenti e staticamente dimostrate: il benessere di tali figli è determinato dalla quantità di cure e di amore ricevuto in vita sin dai primi istanti e non certo dalle modalità con le quali sono venuti al mondo. Men che meno dal sesso e dagli orientamenti sessuali dei genitori.
Negli studi approntati con rigore scientifico i parametri che definiscono tale stato di benessere e confrontando bambini nati in modo tradizionale con quelli nati con gestazione per altri, cresciuti sia da coppie eterosessuali che da coppie omosessuali, si è constatato che i nati per GPA non riportano deficienza alcuna nei confronti dei primi.
Riguardo all’argomento del supposto “sfruttamento delle gestanti” è noto come queste vengano tratteggiate come ragazze povere, fragili, prive di cultura, irretite dalla possibilità di un guadagno conseguente a questa modalità dell’uso del proprio corpo, alla mercé di coppie descritte come ricche e in età avanzata con egoistiche ambizioni di genitorialità tardiva ed incapaci di generare figli propri per raggiunti limiti biologici d’età.
Nel mondo reale in diverse Nazioni giuridicamente non certo arretrate rispetto all'Italia dove la GPA è praticata da decenni, la gestante solidale è spessissimo una donna che ha relazioni parentali o amicali, a volte anche molto strette, con uno dei due genitori intenzionali. In ogni caso, le diverse leggi nazionali che regolano tale metodica prevedono che la gestante deve essere già madre di figli propri e in condizioni economiche tali da non configurare uno stato di necessità che la induca a condurre una gestazione per altri.
Persino la gravidanza per altri di tipo oblativo (essenzialmente attuata in Stati Uniti e in Ucraina prima della guerra) trova nel mondo reale situazioni ben differenti da quelle descritte da chi sostiene che la motivazione economica sia l'unico elemento decisionale che muove la donna a prestarsi a tale attività.
Negli Stati Uniti non è infrequente, infatti, che le madri solidali si trovino in condizioni economiche persino più agiate delle coppie committenti costrette a questo esilio riproduttivo da Nazioni nelle quali la pratica non è consentita.
Coppie che ritengono giusto un riconoscimento economico in favore della gestante per i mancati introiti che l’impegno di una gravidanza comporta per queste donne in un contesto limpido e normato.
Appare veramente difficile comprendere come il giudizio morale e il parere di soggetti terzi possa essere predominante sulla volontà di una donna a prestarsi ad una gravidanza negandole la libertà di autodeterminarsi in tal senso.
A riprova di quanto affermato, sembra particolarmente significativo il fatto che, nell’ambito delle tante associazione di donne con un qualche problema di salute riproduttiva presente in Italia, tantissime avrebbero una madre o una sorella disposta a condurre una gravidanza per la loro parente affetta da una menomazione di così forte impatto nel progetto di vita e nella realizzazione di una donna.
Proprio nel rispetto dell’autodeterminazione delle parti coinvolte recentemente anche il Portogallo ha reso legale la gestazione per altri, portando a quaranta il numero degli Stati al mondo nei quali la pratica è ammessa.
Con riguardo alla liceità etica del prestarsi ad una gravidanza per altri di tipo oblativo persino il parere dei vari comitati etici in Italia è antitetico: Sebbene ad esempio il Comitato Nazionale di bioetica, nonostante non isolati distinguo, esprime globalmente un parere contrario a qualsiasi forma di gestazione per altri all’opposto, il Comitato bioetico della Fondazione Umberto Veronesi anch’esso composto da insigni e illustri esponenti del mondo accademico e culturale del nostro paese, proprio in virtù della supremazia della autodeterminazione della donna di poter disporre in piena coscienza del proprio corpo, considererebbe lecita la pratica anche quando questa fosse motivata da ragioni di tipo economico.
Nel tentativo di stimolare un più moderno approccio a un problema che riguarda milioni di individui e investe una tematica così pregnante per la vita delle persone e delle famiglie, diverse associazioni rappresentative di questi interessi hanno richiesto che si discutesse e adottasse una disciplina idonea a regolare questa realtà di fatto.
Nel 2021 è stata formulata una proposta di legge, prima firma onorevole Guia Termini, che raccoglieva l’impianto normativo proposto dall’Associazione Luca Coscioni, controfirmato da oltre dieci associazioni rappresentanti le istanze di migliaia di coppie interessate ad un diverso approccio al problema. Tale proposta non è mai stata discussa neanche in commissione parlamentare.
E' invece d'attualità la nota prefettizia negante la possibilità di continuare a trascrivere il certificato di nascita di figli nati all'estero ove è legale la gestazione per altri, il voto negativo in Senato al regolamento europeo relativo alla trascrizione in tutti gli stati UE di bimbi comunque nati all'estero, anche per GPA, e per contro, l'imminente approdo in parlamento della legge che vorrebbe istituire il reato universale della maternità surrogata, persino in quei paesi ove è normata ed è consuetudine sociale e pratica medica da diversi decenni.
L’alternativa alla presa d’atto della necessità di regolare la materia, sarà il protrarsi di quanto già avviene da decenni in Italia, così come in tutti gli Stati al mondo in cui la legge impone un divieto della pratica: si accentuerà il divario tra chi economicamente e culturalmente potrà permettersi di recarsi in Stati nei quali la gestazione per altri è considerata un’opzione medica ad un risolvibile problema di infertilità e le moltissime coppie che dovranno rinunciare per sempre alla genitorialità.
Non sarà certo un eventuale estensione della fattispecie di reato alle GPA condotte all'estero nei paesi nei quali questa è legale, a sopprimere l'istinto di genitorialità di persone che pur di avere una propria famiglia sarebbe disposta ad un esilio a vita.
Persone private di una possibilità che consentirebbe loro la realizzazione non di un sogno o di un “capriccio”, ma di una delle più alte e spontanee inclinazioni umane: crescere i propri figli, come chi ha avuto la buona sorte di non incappare in un problema d'infertilità, grazie a donne solidali con le quali spessissimo si instaurano e resistono negli anni rapporti amicali e affettivi duraturi che sono un valore aggiunto per l'esistenza di tutti i protagonisti, bambini compresi, che senza queste donne non avrebbero mai avuto l'opportunità di venire al mondo.
“Gestazione per altri” un’opzione di genitorialità per coppie infertili
Dottor Marcello Pili
Specialista in Cardiologia
Nel corso della mia oramai lunga carriera professionale mi è capitato spesso di raccogliere testimonianze di donne affette da cardiopatie congenite che grazie ai progressi delle terapie mediche e chirurgiche hanno significativamente migliorato durata e qualità della vita.
Tuttavia giunti ad un età nella quale hanno desiderato avere un figlio il loro sistema cardiocircolatorio risultava comunque insufficiente a garantire l'impegnativo sovraccarico emodinamico aggiuntivo legato alla gestazione a al parto.
Questa condizione si è tradotta in tante di loro in dolorose rinuncie e in un senso di incompletezza del loro progetto esistenziale che per donne in analoga situazione viene garantito in molti stati esteri con la gestazione per altri, in alcuni casi sotto l'egida dei rispettivi sistemi sanitari nazionali, e comunque in un contesto di piena legalità, argomento di cui si parla molto al presente, spesso senza conoscere ne le realtà.
In Italia sono tantissime le coppie infertili ma non sterili, ovvero potenzialmente in grado di generare figli biologicamente propri, ma impossibilitati a condurre in seno alla propria famiglia una gravidanza. Questa condizione è stimata per circa il 15-20% delle coppie.
Il fenomeno coinvolge non meno di due milioni di concittadini e nel tempo, al pari di quanto avviene nel resto delle società occidentali, si assiste anche nel nostro Paese, ad un progressivo aumento della platea coinvolta, rappresentando ciò una delle più importanti cause che rende da molti anni la nostra nazione una di quelle con il più elevato e progressivo indice di denatalità al mondo.
Le cause di infertilità femminile sono innumerevoli, ma poco note al grande pubblico.
Si tratta di patologie che interessano il sistema riproduttivo, sia di natura congenita che acquisita. Non meno numerose sono le patologie sistemiche in donne con apparato riproduttivo integro, ma con condizioni cliniche che non consentono di condurre una gravidanza propria.
Tra le prime, le forme congenite di assenza dell’utero sono la caratteristica saliente della Sindrome di Rokitansky, patologia che interessa una nata ogni 5000 femmine. Queste donne hanno un normale sviluppo psico-fisico con normale assetto cromosomico e normali gameti femminili rappresentati da ovociti normali che si sviluppano in ovaie normali.
Tra le forme acquisite, ben più numerose, si segnalano i tumori dell’utero, che comportano l’asportazione dell’organo anche in età fertile o, ancora più frequenti, gravi forme di endometriosi, patologia che riguarda non meno di tre milioni di donne nel nostro paese e che, nelle forme più severe, determina l’impossibilità di condurre una normale gravidanza.
Non meno numerose sono le patologie sistemiche che non consentono di condurre una gravidanza pur in presenza di un apparato riproduttivo perfettamente nomale: patologie cardiache congenite ed acquisite, dell’apparato renale, nervoso, osseo, immunologico, pregressi tumori con necessità di terapie di mantenimento o fisicamente invalidanti rispetto alla conduzione di una gravidanza efficace e sicura.
Possibili rimedi all’innato istinto di genitorialità di queste coppie son certamente l’adozione, nazionale e internazionale, che rappresenta un’opzione con insite difficoltà di tipo burocratico, legale ed economico oltre che limitata dalla ben nota carenza di bambini adottabili, che non consente di soddisfare la domanda della maggior parte delle coppie pur con i requisiti di idoneità.
Oltretutto, l’adozione dovrebbe avere connotazioni motivazionali ed etiche assolutamente peculiari incentrate sul prioritario ed alto fine di dare una famiglia a bambini sfortunati che non sono potuti crescere con i loro genitori e non dovrebbe essere considerata come “un’ultima spiaggia” per quelle coppie che non riescono ad avere una prole biologicamente propria.
Proprio in ossequio a questo principio coppie che già hanno propri figli vengono ritenute più esperte e orientate per l'adozione che trova dunque in loro un canale preferenziale rispetto alle coppie che non hanno figli.
Ciò nonostante “perché non adotti” continua ad essere la semplicistica ed unica opzione che le coppie infertili che vorrebbero avere figli si sentono proporre da medici, uomini comuni, legislatori, che non vivono il problema in prima persona.
Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di trapianto d’utero come possibile rimedio per donne che non possono condurre una gravidanza propria per assenza congenita dell’organo.
La platea interessata a questa strada con i requisiti fisici compatibili con questa opzione rappresenta una percentuale veramente esigua dei casi di infertilità indicati, ovvero in Italia le circa mille donne in età fertile con Sindrome di Rokitansky.
Il trapianto d’utero è una terapia sperimentale che ha visto per altro numeri veramente esigui di successi in termini di nascite: Inizialmente c'è stato entusiasmo per i primi trapianti effettuati prevalentemente in Svezia che hanno riguardato donne trapiantate con organo proveniente da donatrice vivente che hanno consentito la nascita di otto bambini.
I successivi tentativi nel mondo hanno visto nascere circa quaranta bambini in dodici anni, quasi tutti da donatrice vivente. Appena quattro da donatrice cadavere o in morte cerebrale.
In Italia una sperimentazione con trapianto da donatrice in morte cerebrale è stata approvata presso l’ospedale Cannizzaro di Catania nel 2019. Non è stato possibile iniziare una sperimentazione con donatrice vivente in quanto In Italia questo è vietato.
Un solo trapianto d’utero effettuato sinora, nel 2020, ha visto una gravidanza coronata da successo.
Le probabilità di gravidanza finalizzata da nascita di un bambino dopo l’eventuale impianto di utero sono in letteratura riportate essere inferiori al venti per cento in caso di trapianto d’utero proveniente da donatrice in morte cerebrale.
Occorre dunque considerare le incertezze legate ad una procedura allo stato del tutto sperimentale e tutt’altro che promettente nel dare risposte sicure e numericamente efficaci.
La soluzione del trapianto, comunque, non potrà mai essere considerata praticabile in tutti i casi, né adeguata all’immensa platea di donne infertili sopra descritte.
In Francia un’analoga sperimentazione iniziata nel 2015 è stata anzitempo interrotta per manifesta insostenibilità del protocollo che, come in Italia, prevedeva il trapianto di uteri prelevati da donne morte o in morte cerebrale.
Non si può inoltre non considerare l’importante impatto fisico e i rischi per la vita dell’aspirante ricevente impegnata nella procedura, la quale deve sottostare a non meno di tre interventi chirurgici ad alto impatto: trapianto d’utero, parto cesareo obbligatorio, terapia immuno soppressiva per un anno, asportazione dell’utero dopo l’eventuale nascita del bambino.
La gestazione per altri, invece, in numerosi paesi del mondo rappresenta un’opzione medica sicura ed efficace che consente a queste coppie di avere figli biologicamente propri in un contesto giuridico perfettamente normato e legale con leggi che tutelano tutti gli attori in campo: la gestante, spesso una familiare o un’amica della coppia, la quale dispone di una serie di tutele economiche e giuridiche che le assicurano piena libertà di scelta e ripensamento in merito alla volontà di condurre la gravidanza, compresa la possibilità di abortire qualora si delineino dei rischi per la propria salute e, a seconda delle nazioni, persino di decidere di tenere per sé il figlio pur geneticamente espressione dei genitori biologici per i quali si erano proposte.
Tantissimi parlano di questa procedura medica, (prevista e rimborsata in alcuni Sistemi Sanitari Nazionali esteri e proposta dai ginecologi dei Paesi nei quali è legale come una delle opzioni di genitorialità per le donne affette da problemi di salute riproduttiva), come di una procedura “contro natura” adducendo proprie credenze o retaggi ideologici-culturali non suffragati da alcuna evidenza scientifica.
Come se i progressi delle tecniche riproduttive e i cambiamenti sociali da decenni in corso nelle società più evolute non siano mai avvenuti chi è convinto che i figli si possano ottenere solo per via naturale continua a sostenere che “madre è solo colei che partorisce”, o si sostiene con granitiche certezze che in realtà non hanno alcun fondamento scientifico di traumi permanenti che subiscono i bimbi “strappati dal ventre materno nel quale è stato cresciuto al ritmo del battito cardiaco della gestante” o “cullati dalle ninna nanna delle mamme gestanti”.
L’evidenza degli studi scientifici internazionali riguardanti il benessere psico-fisico dei bimbi partoriti da donna estranea alla coppia e cresciuti dai propri genitori biologici son oramai robuste e giungono a conclusioni ben differenti e staticamente dimostrate: il benessere di tali figli è determinato dalla quantità di cure e di amore ricevuto in vita sin dai primi istanti e non certo dalle modalità con le quali sono venuti al mondo. Men che meno dal sesso e dagli orientamenti sessuali dei genitori.
Negli studi approntati con rigore scientifico i parametri che definiscono tale stato di benessere e confrontando bambini nati in modo tradizionale con quelli nati con gestazione per altri, cresciuti sia da coppie eterosessuali che da coppie omosessuali, si è constatato che i nati per GPA non riportano deficienza alcuna nei confronti dei primi.
Riguardo all’argomento del supposto “sfruttamento delle gestanti” è noto come queste vengano tratteggiate come ragazze povere, fragili, prive di cultura, irretite dalla possibilità di un guadagno conseguente a questa modalità dell’uso del proprio corpo, alla mercé di coppie descritte come ricche e in età avanzata con egoistiche ambizioni di genitorialità tardiva ed incapaci di generare figli propri per raggiunti limiti biologici d’età.
Nel mondo reale in diverse Nazioni giuridicamente non certo arretrate rispetto all'Italia dove la GPA è praticata da decenni, la gestante solidale è spessissimo una donna che ha relazioni parentali o amicali, a volte anche molto strette, con uno dei due genitori intenzionali. In ogni caso, le diverse leggi nazionali che regolano tale metodica prevedono che la gestante deve essere già madre di figli propri e in condizioni economiche tali da non configurare uno stato di necessità che la induca a condurre una gestazione per altri.
Persino la gravidanza per altri di tipo oblativo (essenzialmente attuata in Stati Uniti e in Ucraina prima della guerra) trova nel mondo reale situazioni ben differenti da quelle descritte da chi sostiene che la motivazione economica sia l'unico elemento decisionale che muove la donna a prestarsi a tale attività.
Negli Stati Uniti non è infrequente, infatti, che le madri solidali si trovino in condizioni economiche persino più agiate delle coppie committenti costrette a questo esilio riproduttivo da Nazioni nelle quali la pratica non è consentita.
Coppie che ritengono giusto un riconoscimento economico in favore della gestante per i mancati introiti che l’impegno di una gravidanza comporta per queste donne in un contesto limpido e normato.
Appare veramente difficile comprendere come il giudizio morale e il parere di soggetti terzi possa essere predominante sulla volontà di una donna a prestarsi ad una gravidanza negandole la libertà di autodeterminarsi in tal senso.
A riprova di quanto affermato, sembra particolarmente significativo il fatto che, nell’ambito delle tante associazione di donne con un qualche problema di salute riproduttiva presente in Italia, tantissime avrebbero una madre o una sorella disposta a condurre una gravidanza per la loro parente affetta da una menomazione di così forte impatto nel progetto di vita e nella realizzazione di una donna.
Proprio nel rispetto dell’autodeterminazione delle parti coinvolte recentemente anche il Portogallo ha reso legale la gestazione per altri, portando a quaranta il numero degli Stati al mondo nei quali la pratica è ammessa.
Con riguardo alla liceità etica del prestarsi ad una gravidanza per altri di tipo oblativo persino il parere dei vari comitati etici in Italia è antitetico: Sebbene ad esempio il Comitato Nazionale di bioetica, nonostante non isolati distinguo, esprime globalmente un parere contrario a qualsiasi forma di gestazione per altri all’opposto, il Comitato bioetico della Fondazione Umberto Veronesi anch’esso composto da insigni e illustri esponenti del mondo accademico e culturale del nostro paese, proprio in virtù della supremazia della autodeterminazione della donna di poter disporre in piena coscienza del proprio corpo, considererebbe lecita la pratica anche quando questa fosse motivata da ragioni di tipo economico.
Nel tentativo di stimolare un più moderno approccio a un problema che riguarda milioni di individui e investe una tematica così pregnante per la vita delle persone e delle famiglie, diverse associazioni rappresentative di questi interessi hanno richiesto che si discutesse e adottasse una disciplina idonea a regolare questa realtà di fatto.
Nel 2021 è stata formulata una proposta di legge, prima firma onorevole Guia Termini, che raccoglieva l’impianto normativo proposto dall’Associazione Luca Coscioni, controfirmato da oltre dieci associazioni rappresentanti le istanze di migliaia di coppie interessate ad un diverso approccio al problema. Tale proposta non è mai stata discussa neanche in commissione parlamentare.
E' invece d'attualità la nota prefettizia negante la possibilità di continuare a trascrivere il certificato di nascita di figli nati all'estero ove è legale la gestazione per altri, il voto negativo in Senato al regolamento europeo relativo alla trascrizione in tutti gli stati UE di bimbi comunque nati all'estero, anche per GPA, e per contro, l'imminente approdo in parlamento della legge che vorrebbe istituire il reato universale della maternità surrogata, persino in quei paesi ove è normata ed è consuetudine sociale e pratica medica da diversi decenni.
L’alternativa alla presa d’atto della necessità di regolare la materia, sarà il protrarsi di quanto già avviene da decenni in Italia, così come in tutti gli Stati al mondo in cui la legge impone un divieto della pratica: si accentuerà il divario tra chi economicamente e culturalmente potrà permettersi di recarsi in Stati nei quali la gestazione per altri è considerata un’opzione medica ad un risolvibile problema di infertilità e le moltissime coppie che dovranno rinunciare per sempre alla genitorialità.
Non sarà certo un eventuale estensione della fattispecie di reato alle GPA condotte all'estero nei paesi nei quali questa è legale, a sopprimere l'istinto di genitorialità di persone che pur di avere una propria famiglia sarebbe disposta ad un esilio a vita.
Persone private di una possibilità che consentirebbe loro la realizzazione non di un sogno o di un “capriccio”, ma di una delle più alte e spontanee inclinazioni umane: crescere i propri figli, come chi ha avuto la buona sorte di non incappare in un problema d'infertilità, grazie a donne solidali con le quali spessissimo si instaurano e resistono negli anni rapporti amicali e affettivi duraturi che sono un valore aggiunto per l'esistenza di tutti i protagonisti, bambini compresi, che senza queste donne non avrebbero mai avuto l'opportunità di venire al mondo.